Accordo territoriale sulle locazioni abitative
Ultima modifica 12 luglio 2022
Oggetto della prestazione |
La locazione di immobili a uso abitativo, in Italia, è disciplinata dalla legge 431/1998 che prevede diverse tipologie di contratti di locazione: contratti a canone libero (art. 2 comma 1), contratti di natura transitoria (art. 5), e contratti a canone concordato (art. 2 comma 3). CANONI CONCORDATI Nei contratti di affitto convenzionati, il canone non è concordato liberamente dalle parti contraenti, ma viene fissato entro fasce stabilite a livello locale da accordi tra comuni e associazioni dei proprietari e degli inquilini. Si tratta di uno strumento che può garantire effettivi risparmi ad entrambe le parti del contratto: per i proprietari risparmi sulle imposte, per gli inquilini un risparmio sul canone rispetto ai contratti a canale libero, oltre ai relativi sgravi fiscali. Gli "affitti concordati" si distinguono da quelli "liberi" perchè:
Per stipulare contratti convenzionati si fa riferimento ad un accordo territoriale tra le associazioni degli inquilini e qelle dei proprietari, in applicazione della legge 431 del 1998. L'accordo definisce forme e durate contrattuali, valori minimi e massimi dei canoni delle locazioni. Per il Comune di Marliana è in vigore l’Accordo territoriale sottoscritto dalle organizzazioni il 12.05.2016 Il decreto interministeriale Infrastrutture/Economia del 14 luglio 2004, consente di stipulare contratti in base all'Accordo esistente, aggiornandone le fasce di oscillazione dei canoni con l'intera variazione dell'indice Istat tra il mese successivo la data di sottoscrizione dell'Accordo (giugno 2000) ed il mese antecedente la stipula del contratto di locazione. |
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Leggi e norme di riferimento |
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Responsabile del procedimento | Marta Lombardi |