Cittadinanza Italiana per filiazione/discendenza (“iure sanguinis”)

Ultima modifica 26 giugno 2023

Oggetto della prestazione

Il cittadino straniero, nato in uno stato che lo riconosca suo cittadino per nascita, ma che sia discendente di un avo italiano, può chiedere che venga riconosciuta la sua cittadinanza italiana per discendenza.

La donna di discendenza italiana nata all'estero prima del 1948 trasmette la cittadinanza italiana ai figli eventualmente nati dopo il 01.01.1948 ma non a quelli nati prima di quella data.

Se il richiedente abita all'estero la pratica si attiva solamente presso il Consolato italiano nel luogo di residenza.

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente

Per poter avviare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis è necessario essere  residenti nel Comune di Marliana.

L'iscrizione anagrafica di persone entrate in Italia con passaporto straniero, deve seguire le modalità disciplinanti l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente degli stranieri e presuppone, da parte degli interessati, l'espletamento degli adempimenti di cui alle disposizioni vigenti in materia.

Qualora l'iscrizione anagrafica delle suddette persone, non risultasse possibile in quanto costoro non possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.

Documenti occorrenti per essere residenti:

  1. Originale e copia del passaporto o con il timbro apposto dalla polizia di frontiera (per i Paesi non Schengen) o con la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura entro 8 gg. dall’ingresso in Italia (per i Paesi Schengen);
  2. Documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per poter avviare il procedimento finalizzato  al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis;
  3. Modulo di dichiarazione di residenza;
  4. Dichiarazione del titolo di occupazione dell'immobile;
  5. Copia del codice fiscale.

N.B  si ricorda che oltre il termine dei primi tre mesi di soggiorno in Italia, il cittadino straniero non può essere considerato regolarmente soggiornante e dovrà quindi richiedere il permesso di soggiorno per motivi di cittadinanza.

L’Ufficiale d’Anagrafe, ricevuta  la suddetta documentazione, rilascia all’interessato la ricevuta dell’avvenuta iscrizione ovvero la comunicazione di avvio del procedimento.

Modalità di richiesta

L’interessato al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (discendenti da ceppo italiano), iscritto all'anagrafe della popolazione residente, munito del passaporto straniero e di una marca da bollo da € 16.00, si dovrà presentare personalmente all'Ufficio di Stato Civile per la compilazione della domanda nella quale dovrà indicare gli elementi richiesti dalla circolare K28.1 e allegare la relativa documentazione.

Modalità e tempi di erogazione del servizio

L’Ufficiale dello Stato Civile, ricontatterà l'interessato, dopo aver  esaminato gli atti e verificato la discendenza e la congruenza nelle generalità e nei dati e dopo aver ricevuto le attestazioni consolari.

Durante l'intero procedimento, l’interessato potrà essere invitato, per rendere ulteriori dichiarazioni, informazioni e chiarimenti a presentare altra documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento stesso: é pertanto consigliabile che sia sempre personalmente rintracciabile all’indirizzo risultante dall’Anagrafe della Popolazione Residente affinché possa recarsi in tempi brevi presso l’Ufficio di Stato Civile.

Solamente quando tutta la documentazione è pervenuta, il Sindaco valuta se la richiesta è fondata e, in caso positivo attesta la cittadinanza italiana per discendenza del richiedente con un proprio provvedimento.

L'ufficio di stato civile riceve il provvedimento del Sindaco e ne cura le comunicazioni agli uffici pubblici e all'interessato.

Documentazione da presentare
  • Estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero;
  • Atti di nascita, relativi agli ascendenti del richiedente;
  • Atti di matrimonio, dell'avo emigrato e di tutti i discendenti;
  • Certificato rilasciato dall'autorità dello Stato estero che attesta la non naturalizzazione straniera dell'avo emigrato o la data dell'eventuale naturalizzazione;
  • Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Gli atti di nascita, matrimonio e morte devono essere in testo integrale con le eventuali annotazioni/correzioni presenti negli atti.

I documenti formati da autorità straniere devono essere tradotti ed eventualmente legalizzati o apostillati a norma di legge.

NOTA BENE ulteriori documenti potrebbero essere richiesti dall'ufficio per gli accertamenti previsti dalla legge.

Per i cittadini residenti all'estero, la domanda può essere presentata presso gli uffici del Consolato.

Contributi a carico dell'utente

€ 16 per la marca da bollo da apporre sulla domanda

Leggi e norme di riferimento

Legge n.555/1912
Legge n.91/1992
D.P.R. n.572/1993
Circolare Ministeriale Interno K28/1991
D.P.R. 396/2000 (art. 7)

Referenti

Sabrina Malerbi, Domenico Baldi

Responsabile del procedimento Domenico Baldi
RICHIESTA CITTADINANZA
13-07-2022

Allegato formato odt

circk28_1991
13-07-2022

Allegato formato pdf


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot