Cittadinanza per nascita e residenza in Italia e compimento dei 18 anni
Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2023, 13:55
Oggetto della prestazione |
La legge 5 febbraio del 1992, n. 91, che regola l’acquisizione della cittadinanza italiana, segue il principio di trasmissione per ius sanguinis, ovvero la trasmissione della cittadinanza per discendenza dai genitori ai figli. Tuttavia l’articolo 4, comma 2, della stessa legge stabilisce che gli stranieri nati in Italia e regolarmente residenti dalla nascita, possano diventare cittadini italiani per elezione, con una dichiarazione di volontà da rendere entro un anno dal compimento dei diciotto anni. Il possesso della cittadinanza italiana consente di godere di alcuni importanti diritti/doveri, tra i quali essere iscritti alle liste elettorali, esercitare il diritto di voto e muoversi liberamente all’interno dei Paesi della Comunità europea. Per non perdere la cittadinanza del Paese di origine dei propri genitori, è necessario informarsi presso il proprio Consolato. |
---|---|
Modalità di richiesta |
E' necessario rivolgersi all’Ufficio Cittadinanze, con:
|
Contributi a carico dell'utente |
Dopo che l'Ufficio avrà accertato il possesso di tutti i requisiti, si dovrà versare un contributo di euro 250,00 sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell’Interno, al fine di rendere la dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana. |
Referenti |
Sabrina Malerbi |
Responsabile del procedimento | Domenico Baldi |