Contributi ad integrazione Canoni di Locazione

Ultima modifica 12 luglio 2022

Oggetto della prestazione

Presso il Ministero dei Lavori Pubblici è istituito un fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria. Le risorse assegnate al Fondo sono ripartite annualmente tra le Regioni su proposta del Ministro dei Lavori pubblici e dal CIPE (Comitato Interministeriale Programmazione Economica) e distribuite ai Comuni. 

I Comuni definiscono le modalità di erogazione dei contributi, individuando con appositi bandi pubblici annuali i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne.

L'Ufficio competente cura l'istruttoria delle domande, provvede ad attribuire un punteggio sulla base della situazione documentata dall'interessato e forma la graduatoria provvisoria che viene pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi.

Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione e comunque entro il termine previsto nel bando gli interessati possono presentare le opposizioni. 

La Commissione Comunale appositamente costituita valuta le opposizioni e forma la graduatoria definitiva.

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente
  1. Essere residenti nel Comune di Marliana e avere la residenza nell’alloggio per il quale si richiede il contributo;
  2. Essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea. Possono presentare domanda anche i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea. I cittadini di Stato appartenente all’Unione Europea potranno presentare domanda solo se in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno. I cittadini di altro stato non appartenente all’Unione Europea potranno presentare domanda a condizione che siano titolari di un regolare permesso di soggiorno con validità non inferiore a un anno o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della vigente normativa in materia. Inoltre i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea devono essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni ininterrotti nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni ininterrotti nella Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti dell’art.11 comma 13 del DL 112/2008 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, ai fini del riparto del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 della Legge 431/98;
  3. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio del Comune di Marliana, così come stabilito alla lettera c) della Tabella “A”, allegata alla L.R. 96/96 e successive modifiche e integrazioni;
  4. Non essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato, così come stabilito alla lettera d) della Tabella “A” allegata alla L.R. 96/96 e successive modifiche e integrazioni;
  5. Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, e in regola con le registrazioni annuali, di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell’alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell’importo che i soggetti corrispondono per quell’immobile. E’ possibile accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;
  6. Presentare certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modifiche e integrazioni, non superiore a Euro 28.237,55;
  7. Presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modifiche e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

fascia A 

Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2014.

Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

fascia B 

Valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l’anno 2013 e l’importo di Euro 28.237,55.

Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a Euro 16.000,00 (limite per l’accesso all’ERP determinato con Delibera.G.R. 630/2013).

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Le attestazioni ISE possono essere richieste presso tutti i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale regolarmente convenzionati con l'INPS che le rilasceranno gratuitamente previo appuntamento telefonico.

Modalità di richiesta

E' possibile presentare domanda di partecipazione al bando su apposito modulo predisposto dal Comune e disponibile nel sito web nella sezione "Bandi- Avvisi- Esiti" e presso l'Ufficio Servizi Sociali.

Modalità e tempi di erogazione del servizio

Il contributo ha durata annuale e viene erogato entro il limite del finanziamento trasferito al Comune dalla Regione Toscana e delle risorse integrative reperite dall'Ente nel proprio bilancio.

E' necessario  presentare le ricevute di pagamento del canone di locazione, entro i termini perentori indicati nel bando. La mancata presentazione comporta la perdita del beneficio.

Documentazione da presentare

La documentazione da allegare alla domanda è indicata nel bando

Eventuali note per l'utente

Il contributo previsto dall’art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo dal momento della data di consegna dell’alloggio.

Leggi e norme di riferimento
  • Legge 9 dicembre 1998, n. 431
  • D.M. Lavori Pubblici 7 giugno 1999
  • Deliberazione G.R.T. n. 265/2009
  • Legge 109/98;
  • L.R. T. n. 96 del dicembre 1996 e successive modificazioni;
  • Legge 104/92.
Responsabile del procedimento Marta Lombardi

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