Dichiarazione di nascita

Ultima modifica 13 luglio 2022

Oggetto della prestazione

La denuncia di nascita di un bambino è una dichiarazione obbligatoria che deve
essere iscritta nei registri dello Stato Civile presso i Comuni.

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente

La dichiarazione ( denuncia) di nascita del figlio può essere resa da uno dei genitori, da un loro procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da persona che è stata presente al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Modalità di richiesta

Se il bambino è nato da genitori regolarmente sposati o viene riconosciuto da uno solo dei genitori la denuncia di nascita deve essere presentata da:

  • uno dei genitori o da un loro procuratore speciale davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla data del parto;
  • uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro dieci giorni dalla data del parto;
  • uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita entro dieci giorni dalla data del parto.

Se il bambino è nato da genitori non sposati la denuncia di nascita deve essere presentata da:

  • entrambi i genitori congiuntamente davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla data del parto;
  • entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro dieci giorni dalla data del parto;
  • entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita entro dieci giorni dalla data del parto.
Documentazione da presentare

 Chi intende denunciare la nascita di un bambino, deve presentare:

  • Documento di riconoscimento in corso di validità;
  • Attestazione di nascita (assistenza al parto) rilasciato dall'Autorità Sanitaria.

Per i genitori stranieri, non titolari di carta d'identità, occorre esibire il passaporto e/o permesso di soggiorno; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.

Eventuali note per l'utente

Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.

Leggi e norme di riferimento
  • D.P.R. del 3 novembre 2000 n. 396  - Ordinamento Stato Civile
  • D.P.R. del 30 maggio 1989 n. 223 - Nuovo regolamento anagrafico della popolazione
  • D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445  - Testo Unico sulla documentazione amministrativa
Referenti

Sabrina Malerbi

Responsabile del procedimento Gianni Scanu

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