Disposizione Anticipata di Trattamento - D.A.T. (Testamento Biologico)

Ultima modifica 26 giugno 2023

Oggetto della prestazione

Dal 31.01.2018 è entrata in vigore la Legge n.219/2017 avente ad oggetto “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, ovvero il  cosiddetto testamento biologico.

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere può, attraverso le  DAT– Disposizioni Anticipate di Trattamento, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.

Fermo restando che il cittadino non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, che possono essere disattese in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiono palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale o sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione delle DAT, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Nelle stesse disposizioni anticipate è prevista l’indicazione di una persona di sua fiducia (“fiduciario”), che faccia le veci del disponente e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

L’accettazione della nomina da parte del fiduciario può risultare dalla sottoscrizione della DAT o con un  atto successivo che verrà allegato alla dichiarazione stessa.

Qualora le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono comunque efficacia in merito alle volontà del disponente.

Le DAT devono essere redatte in uno dei seguenti modi:

  • per atto pubblico (atto redatto da notaio)
  • per scrittura privata autenticata (atto redatto con un funzionario pubblico designato o con un notaio)
  • per scrittura privata consegnata PERSONALMENTE dal disponente presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del disponente stesso che provvede all’annotazione in apposito registro.

Insieme alla disposizione anticipata di trattamento  deve essere  allegata copia del documento di identità in corso di validità del disponente e l'accettazione della nomina da parte del fiduciario con la relativa copia del documento di identità in corso di validità.

Con le stesse forme di cui sopra, le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Per le ulteriori informazioni e modalità di compilazione è possibile rivolgersi alle varie associazioni presenti sul territorio nazionale.

Eventuali altri uffici coinvolti nell'erogazione del servizio

L’Ufficio provvede all’annotazione della DAT in apposito registro informatico e cartaceo che  tuttavia NON è collegato ad oggi ad alcun fascicolo elettronico sanitario.

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, residente nel Comune di Marliana.

Modalità di richiesta

Il disponente deve consegnare personalmente la dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) redatta in forma scritta, con data certa e sottoscritta con firma autografa.

Il Comune non può fornire modelli o prestampati, né il personale può prestare aiuto per la redazione delle DAT. Sul territorio, esistono Associazioni, Comitati e altre libere forme associative, senza scopo di lucro, che hanno creato modelli per la redazione delle DAT.

Al momento della consegna della DAT, al disponente viene chiesto di esibire un documento di identità valido e di compilare e sottoscrivere la dichiarazione di deposito.

Contributi a carico dell'utente

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo, e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Eventuali note per l'utente

Come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 1/2018 dell’08/02/2018, l’Ufficiale dello Stato Civile non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna – con particolare riguardo all’identità e alla residenza del consegnante nel Comune – e a riceverla.

Leggi e norme di riferimento
  • Legge 22 dicembre 2017, n. 219: "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", pubblicata sulla Gazzetta del 16 gennaio 2017;
  • Delibera GM  n. 31/2018: " Disposizioni attuative della Legge 219/2017  "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento"
Referenti

Sabrina Malerbi, Domenico Baldi

Responsabile del procedimento Domenico Baldi

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot