Duplicato carta di circolazione veicoli
Ultima modifica 12 luglio 2022
Oggetto della prestazione |
Rilascio duplicato della carta di circolazione a seguito smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale |
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Eventuali altri uffici coinvolti nell'erogazione del servizio |
Lo stesso servizio può essere erogato anche dalla locale stazione dei Carabinieri. |
Modalità di richiesta | In caso di smarrimento , sottrazione o distruzione della carta di circolazione, l'intestatario deve farne denuncia, entro 48 ore dalla constatazione, agli organi di polizia. |
Modalità e tempi di erogazione del servizio |
All'atto della denuncia deve essere compilato, a cura dell'interessato, apposito modulo (vedere allegato) da consegnare agli organi di polizia i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di circolazione della validità di 90 giorni. Dal momento del rilascio del suddetto permesso provvisorio, la carta di circolazione identificata nella denuncia non è più valida. Entro 7 giorni dalla data di presentazione della denuncia gli organi di polizia ne danno comunicazione all'ufficio centrale operativo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, trasmettendo il modulo debitamente compilato in tutte le sue parti. Conseguentemente, l'ufficio centrale operativo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, eseguiti gli adempimenti di sua competenza, predispone il duplicato della carta di circolazione smarrita, sottratta o distrutta, inviandolo per posta-contrassegno all'indirizzo di residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce, in modo che vi giunga entro i 90 giorni di validità del permesso provvisorio di circolazione. Nel caso in cui il duplicato della carta di circolazione non pervenga al domicilio dell'interessato entro il termine stabilito, la validità del permesso provvisorio si intende prorogata fino al momento della consegna del duplicato. Qualora gli organi di polizia, all'atto della denuncia, facciano presente che è impossibile estrarre il duplicato della carta di circolazione dall'archivio nazionale dei veicoli, al rilascio del duplicato provvedono, entro 30 giorni dalla data di presentazione da parte dell'intestatario di apposita domanda, gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione. Alla medesima domanda è allegata l'attestazione di resa denuncia agli organi di polizia i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisiorio di circolazione della validità di 90 giorni. Nel caso in cui la carta di circolazione sia deteriorata al punto da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato provvedono gli uffici provinciali della direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, entro 30 giorni dalla data di presentazione di apposita domanda da parte dell'intestatario. |
Eventuali note per l'utente |
Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 74,00 ad € 296,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione. Chiunque circola senza avere con sè l'estratto della carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 36,00 ad € 148,00. |
Leggi e norme di riferimento |
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Referenti |
Moreno Marraccini |
Responsabile del procedimento | Gianni Scanu |