Duplicato patente di guida veicoli
Ultima modifica 12 luglio 2022
Oggetto della prestazione |
Rilascio della patente di guida a seguito di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale. |
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Eventuali altri uffici coinvolti nell'erogazione del servizio |
Lo stesso servizio può essere erogato anche dalla locale stazione dei Carabinieri. |
Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente |
Titolare di patente di guida. |
Modalità di richiesta |
Chiunque, si trovi in uno dei casi citati nell'oggetto deve, entro 48 ore dalla constatazione, fare denuncia agli organi di polizia. |
Modalità e tempi di erogazione del servizio |
All'atto della denuncia deve essere compilato, a cura dell'interessato, apposito modulo:
su cui verrà applicata la fotografia ed autenticata a cura dell'addetto alla ricezione della denuncia, il quale rilascerà contestualmente un permesso provvisorio di guida della validità di 90 giorni. Dal momento del rilascio provvisorio di guida, la patente identificata nella denuncia non è più valida. Entro 7 giorni dalla data di presentazione della denuncia, gli organi di polizia ne danno comunicazione all'ufficio centrale operativo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione; predispone il duplicato della patente smarrita, sottratta o distrutta, inviandolo per posta-contrassegno all'indirizzo di residenza del titolare entro i 90 giorni di validità del permesso provvisorio di guida. Nei casi in cui gli organi di polizia, all'atto della denuncia, facciano presente che è impossibile estrarre il duplicato della patente dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, al rilascio del duplicato provvedono, entro 30 giorni dalla data di presentazione da parte del titolare, di apposita domanda, gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione. Alla medesima domanda è allegata l'attestazione di resa denuncia agli organi di polizia i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validità di 90 giorni. Ove il duplicato non pervenga entro il termine prestabilito al domicilio dell'interessato, la validità del permesso provvisorio si intende prorogata fino al momento della consegna del duplicato |
Documentazione da presentare |
Occorre presentarsi con un valido documento di riconoscimento ed una fotografia formato tessera. |
Eventuali note per l'utente |
Il titolare che, successivamente alla denuncia, rientra in possesso della patente di guida, deve provvedere alla sua dustruzione. Nel caso in cui la patente di guida sia deteriorata al punto da rendere illeggibile i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato provvedono gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, entro 30 giorni dalla data di presentazione di apposita domanda da parte del titolare. |
Leggi e norme di riferimento |
D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104 |
Referenti |
Moreno Marraccini |
Responsabile del procedimento | Gianni Scanu |