Iscrizione anagrafica
Ultima modifica 5 novembre 2024
Oggetto della prestazione |
A partire dal 9/5/2012, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 5 del 9/2/2012 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", la procedura del cambio di indirizzo si conclude in due giorni lavorativi dall'istanza, fermo restando il successivo accertamento della dimora abituale da parte della Polizia Locale. In caso di false dichiarazioni ed esito negativo dell'accertamento verrà ripristinata la situazione anagrafica precedente. |
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Eventuali altri uffici coinvolti nell'erogazione del servizio |
Ufficio Polizia Municipale |
Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente |
La richiesta può essere presentata da qualsiasi componente maggiorenne del nucleo familiare che intende trasferirsi. |
Modalità di richiesta |
E' sempre necessario indicare, nel modello di dichiarazione di residenza, il titolo in base al quale viene occupata legittimamente l'abitazione. In caso di abitazione di proprietà occorre indicarne gli estremi catastali; in caso di locazione/comodato occorre indicare gli estremi di registrazione del contratto di locazione/comodato; in altri casi occorre specificare il titolo legittimo di occupazione dell'immobile (es. consenso del proprietario, consenso del locatario, ecc.). Se il trasferimento avviene in un'abitazione dove sono già residenti altre persone o nuclei familiari, è richiesto l'assenso di almeno un componente maggiorenne della famiglia già residente. Nel caso in cui non ci siano vincoli affettivi o di parentela, è possibile richiedere lo stato di famiglia separato. |
Modalità e tempi di erogazione del servizio |
Dal 9 maggio 2012, con l'entrata in vigore del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n° 5 (convertito in Legge 4 aprile 2012 n° 35), cambiano radicalmente le modalità ed i tempi di iscrizione, cancellazione e variaziani anagrafiche. Tali operazioni saranno operative in due giorni lavorativi riducendo notevolmente i tempi rispetto alla precedente normativa. Le domande, redatte, su apposita modulistica predisposta dal Ministero dell’Interno devono essere debitamente compilate, sottoscritte e corredate della documentazione indicata dal Ministero stesso. Potranno essere presentate al Comune con una delle seguenti modalità:
In questo ultimo caso, la dichiarazione potrà essere accettata dall’Anagrafe solo se presente una delle seguenti condizioni:
L'ufficio anagrafe, al momento della domanda presso i propri sportelli, rilascia apposita ricevuta attestante l'avvenuta richiesta. Gli effetti giuridici decorrono dalla data della presentazione della dichiarazione. L’Ufficio Anagrafe è tenuto, nei 45 giorni successivi all’istanza, ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione. La dichiarazione di variazione delle residenza è sottoposta ad accertamento della Polizia Municipale. Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata dal Comune la comunicazione dei requisiti mancanti, la variazione anagrafica si intende confermata (silenzio assenso). |
Documentazione da presentare |
I cittadini non italiani devono allegare copia della documentazione richiesta dalla normativa vigente, indicata negli allegati A (Stato non appartenente all'Unione Europea) o B (Stato appartenente all'Unione Europea). |
Contributi a carico dell'utente |
Tutte le pratiche relative al trasferimento di residenza sono esenti da qualsiasi imposta. |
Eventuali note per l'utente |
Per residenza si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente in maniera stabile e continuativa. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli art. 75 e 76 del dpr 445/2000, che dispongono la decadenza dei benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), nonché il rilievo penale (scatta la segnalazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza). Dal 1° marzo 1997 l'aggiornamento sul libretto di circolazione dei veicoli a seguito di trasferimento della residenza o il cambiamento di abitazione, ha luogo direttamente d'ufficio a cura della Pubblica Amministrazione, che rilascia una ricevuta. Per quanto riguarda la patente, tale documento, dal 2 febbraio 2013, non dovrà più essere aggiornato tramite l'apposizione del tagliando adesivo ma solamente negli archivi informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a cura del Comune di iscrizione anagrafica. Possono essere chieste notizie sull'aggiornamento della patente di guida o della carta di circolazione telefonando al numero verde 800-232323 oppure registrandosi sul sito www.ilportaledellautomobilista.it alla sezione "cittadino". |
Leggi e norme di riferimento |
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Referenti |
Sabrina Malerbi 0572698525; |