Procedura per la comunicazione delle locazioni turistiche
Ultima modifica 14 luglio 2022
Oggetto della prestazione |
I soggetti (persona fisica, persona giuridica, impresa) che concedono in locazione immobili per finalità turistiche devono trasmettere al comune dove l'alloggio è situato una comunicazione ai sensi dell'art. 70 della legge regionale n.86/2016, Testo unico del sistema turistico regionale. La Regione Toscana mette a disposizione sul suo sito regionale una piattaforma online dedicata, dove sarà possibile procedere all'inoltro telematico della comunicazione. Sulla pagina web regionale l'utente potrà consultare le note informative sull'obbligo di comunicazione ed essere guidato nella compilazione della comunicazione. Una volta effettuata la comunicazione telematica, l'utente potrà procedere alla comunicazione dei flussi turistici al Comune Capoluogo ai sensi dell'art.84 bis della testo unico regionale. Si ricorda che le Locazioni Turistiche sono locazioni di immobili o porzioni di essi concessi per finalità turistiche senza fornitura di servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive di cui alla normativa turistica vigente. Ai fini della pubblicizzazione dell'attività non devono essere utilizzate le denominazioni delle tipologie ricettive extralberghiere (es. Casa e appartamenti vacanza, Affittacamere, Bed and breakfast ecc.). Non costituisce locazione a fini turistici l’offerta di alloggio senza corrispettivo monetario, in cambio della fruizione dell’alloggio nella disponibilità dell’ospitato, nell’ambito dell’economia della condivisione (sharing economy). Per informazioni su come accedere alla piattaforma regionale "Turismo5" per l'invio della comunicazione e dei flussi turistici consulta le indicazioni alla pagina della Regione Toscana. |
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Leggi e norme di riferimento |
Normativa
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