Rilascio tesserino venatorio
Ultima modifica 12 luglio 2022
Oggetto della prestazione |
Il tesserino venatorio è un'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia, rilasciato dal Comune di residenza ed è valido in tutto il territorio nazionale. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il 18° anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi nel rispetto dei minimi previsti dalla Legge. Nei 12 mesi successivi al primo rilascio della licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di regolare licenza rilasciata da almeno 3 anni. Per esercitare l'attività venatoria è altresì necessario essere muniti del tesserino regionale. Il tesserino è personale e riporta l'indicazione della forma di caccia prescelta. Con il tesserino il cacciatore riceve copia del calendario venatorio provinciale.
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Eventuali altri uffici coinvolti nell'erogazione del servizio |
Questura di Pistoia per il rilascio/rinnovo porto d'armi per uso caccia o sportivo. |
Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente |
Per il rilascio del tesserino venatorio occorre:
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Modalità di richiesta |
Richiesta verbale presso l'ufficio. |
Modalità e tempi di erogazione del servizio |
Per coloro che hanno effettuato il pagamento dell'iscrizione all'A.T.C. sugli appositi bollettini prestampati dalla Regione nei termini previsti dalla normativa regionale, il rilascio è immediato. Ai cacciatori che, a causa del ritardato pagamento dell'iscrizione all'A.T.C., non sia pervenuto il tesserino venatorio, il Comune ne consegnerà uno in bianco compilato nella sola parte anagrafica (nel caso in cui nella passata stagione non sia stata esercitata l'attività venatoria, sarà richiesta alla Regione Toscana la riattivazione del codice cacciatore). Sarà cura del cacciatore recarsi presso l'A.T.C. per la compilazione e convalida della parte venatoria del tesserino. Si precisa che il Comune è abilitato a confermare l'iscrizione all'A.T.C. sul tesserino venatorio ai cacciatori che, pur avendo effettuato il versamento entro il 15 maggio sugli appositi bollettini prestampati dalla Regione, non hanno il tesserino precompilato. Per i cacciatori toscani autorizzati ad esercitare la caccia in A.T.C. non toscane, il Comune annoterà sul tesserino, su richiesta dell'interessato e dietro esibizione di avvenuto versamento della quota, la sigla dell'A.T.C. dove è autorizzato. Per coloro che abbiano ottenuto ilporto d'armi per la prima volta, occorre attendere la nuova attribuzione del codice cacciatore da parte della Regione. La richiesta è inoltrata direttamente dal Comune utilizzando gli appositi modelli A (segnalazione errori o variazione di residenza), B (attribuzione codice), C (riattivazione codice), D (conferme iscrizione A.T.C.). |
Documentazione da presentare |
All'atto del ritiro del tesserino venatorio è necessario presentarsi muniti di:
In caso di smarrimento, furto, deterioramento dei documewnti di cui ai punti 3 e 4, è necessaria denuncia in originale rilasciata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza. N.B.: I documenti di cui ai punti 3 e 4, non sono richiesti per i nuovi titolari di porto d'armi. |
Contributi a carico dell'utente |
Il rilascio del tesserino non comporta alcuna spesa. Si ricordano gli importo attualmente in vigore che i cacciatori dovranno annualmente versare per l'esercizio della caccia e che sono condizione per il rilascio del tesserino venatorio:
NOTA: Il versamento della Tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi ad uso di caccia ed ha validità di 1 anno dalla data di rilascio della concessione governativa. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per usodi caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. |
Eventuali note per l'utente |
Nelle aziende agrituristico venatorie non è necessario il possesso del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate e a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 20 marzo di ogni anno al Comune di residenza o, in caso di cambio di residenza, al Comune che lo ha rilasciato. Per la mancata riconsegna viene applicata una sanzione amministrativa da € 5,00 ad € 30,00. Reclami possono essere presentati all'Ufficio Competente o, per scritto, indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere o i diritti che si ritengono violati. Avverso il provvedimento conclusivo può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento. |
Leggi e norme di riferimento |
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Referenti |
Marraccini Moreno |
Responsabile del procedimento | Gianni Scanu |