Autentiche di firme

Ultima modifica 13 luglio 2022

Oggetto della prestazione

Con l'autentica della firma il pubblico ufficiale attesta che la firma appartiene effettivamente a chi ha reso la dichiarazione. La firma deve essere apposta in presenza del dipendente che deve accertarsi dell'identità del dichiarante.

Presso l'Ufficio Anagrafe di ogni Comune è possibile fare autenticare la propria firma su istanze e dichiarazioni rivolte a privati. Il timbro che viene apposto sul documento prova che la firma è stata fatta dal sottoscrittore davanti all'ufficiale anagrafico.

Sono abilitati all'autenticazione oltre agli addetti dell'Ufficio Anagrafe, anche il funzionario competente a ricevere la documentazione, il notaio, il cancelliere, il segretario comunale, altro dipendente incaricato dal Sindaco.

Le Pubbliche Amministrazioni non devono, per legge, richiedere l'autenticazione di nessuna firma su istanze o dichiarazioni tranne nel caso in cui siano volte alla riscossione da parte di terzi di benefici economici.

Per quanto riguarda l'autenticazione della firma posta su una domanda, istanza o dichiarazione presentata ad una Pubblica Amministrazione o ad un gestore di pubblici servizi:

  • quando la domanda, istanza o dichiarazione viene presentata direttamente dall'interessato, lo stesso può firmare davanti all'impiegato addetto a ricevere la documentazione;
  • se viene inviata per posta o per fax è sufficiente che il cittadino alleghi una fotocopia non autenticata di un documento di identità valido;
  • i documenti che richiedono la firma di più persone possono essere sottoscritti separatamente.
Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente

L'attestazione di autenticità di una firma può essere richiesta da qualsiasi persona maggiore di età capace di intendere e volere.

  • Per i minori, la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà o dal tutore.
  • Per gli interdetti, la firma deve essere apposta dal tutore.
  • Per chi non sa o non può firmare, sarà cura del Pubblico Ufficiale ricevere la dichiarazione ed attestare le cause dell'impedimento senza bisogno di testimoni; al riguardo, si specifica che deve trattarsi di impedimenti fisici o di analfabetismo.
  • Per impedimenti temporanei di salute, la firma deve essere apposta dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
Modalità di richiesta

Presentarsi personalmente sottoscrivendo il documento alla presenza del soggetto che procederà all'autenticazione della firma.

Modalità e tempi di erogazione del servizio

Rilascio immediato.

Le firme apposte su atti, dichiarazioni, istanze, ecc. hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Documentazione da presentare

L'atto dove deve essere apposta la firma e valido documento di riconoscimento.

Contributi a carico dell'utente

A secondo dell'uso della stessa, possono essere richiesti € 0,36 o € 0,72 per diritti di segreteria e € 16,00 per imposta di bollo.

Leggi e norme di riferimento
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (Tab. A e B e successive modificazioni e integrazioni);
  • D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000-Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa.
Referenti

Sabrina Malerbi

Responsabile del procedimento Gianni Scanu

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