La patente a punti

Ultima modifica 12 luglio 2022

Oggetto della prestazione

La patente a punti è il meccanismo introdotto in Italia a partire dal 1 luglio 2003 attraverso il quale, ad ogni conducente di un veicolo, viene attribuito un punteggio iniziale di 20 punti che viene decurtato in caso di infrazioni. All’esaurimento dei punti disponibili per conservare la patente è necessario superare nuovamente l’esame di teoria e l’esame di guida.

La perdita dei punti opera solo nei confronti dei conducenti dei veicoli per la cui conduzione è prevista la patente di guida (e quindi non perde punti il titolare di patente che commette violazioni alla guida di velocipedi o ciclomotori ovvero quando è passeggero).

In caso di mancata identificazione del conducente gli organi di polizia richiedono al proprietario del veicolo i dati personali e della patente di chi si trovava alla guida quando è stata commessa la violazione. La mancata comunicazione entro 60 giorni comporterà la sanzione di 250,00 euro.

Raddoppio dei punti per i neopatentati

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di patente di categoria B o superiore, i punti persi sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

Quanti punti si possono perdere in una sola volta 

Quando vengano accertate contemporaneamente più violazioni possono essere decurtati un massimo di 15 punti. Questa disposizione però non si applica nei casi in cui è prevista per una delle violazioni commesse anche la sospensione o la revoca della patente.

Come si recupera il punteggio

La mancanza, per il periodo di due anni consecutivi, di perdita di punteggio determina la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale. Ai titolari di patente che per almeno due anni hanno mantenuto 20 punti è previsto l’accreditamento di 2 punti fino a raggiungere il tetto massimo complessivo di 30 punti. Il punteggio perso può essere recuperato frequentando appositi corsi (fino a 6 punti e fino a 9 punti per i conducenti titolari di abilitazione professionale correlata alle patenti di guida di categoria B, C, C E, D, D E) presso le autoscuole o gli altri soggetti autorizzati dal Ministero dei Trasporti.

Eventuali note per l'utente

Il titolare può controllare in tempo reale nelle 24 ore presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida lo stato della propria patente utilizzando il portale dell’automobilista, al seguente indirizzo: https://www.ilportaledellautomobilista.it . Su questo sito il Ministero dei Trasporti ha attivato il servizio di verifica del saldo dei punti sulla propria patente di guida online: occorre semplicemente iscriversi al sito seguendo le istruzioni presenti sulla home page del portale.

E’ possibile utilizzare anche l’utenza telefonica 848782782 (attenzione: non è un numero verde). La telefonata può essere effettuata solo da apparecchio fisso ed ha il costo telefonico di una chiamata urbana secondo le tariffe del proprio gestore telefonico.


Per avere ulteriori informazioni inerenti le sanzioni amministrative, che in base al Codice della Strada comportano la decurtazione dei punti, occorre entrare nella seguente pagina  web del sito della Polizia di Stato:
http://www.poliziadistato.it/pds/primapagina/nuovo_cds/tabella_penalita.htm

Leggi e norme di riferimento

Art. 126-bis "Nuovo Codice della Strada", D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni 

Responsabile del procedimento Gianni Scanu

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