Rilascio certificati anagrafici

Ultima modifica 24 agosto 2023

Oggetto della prestazione
I certificati anagrafici vengono rilasciati dall'Anagrafe di residenza.
Dal 1° gennaio 2012 i certificati sono validi solo nei rapporti tra privati. Lo stabilisce l’articolo 15, "Norme in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive ...", della legge 12.11.2011, n. 183, che attua la cosiddetta decertificazione, cioè l’eliminazione dei certificati nei rapporti con le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi. Ai sensi di tale norma, i certificati rilasciati dalla PA (relativi a stati, qualità personali e fatti) sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Le PPAA non possono più richiederli al cittadino. Sui certificati rilasciati dall’ufficio anagrafe quindi verrà apposta, a pena di nullità, la dicitura:

“il presente certificato non può essere prodotto agli organi della PA o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (ASL, Inps, Prefettura, Scuole,ecc.) e con i privati gestori di pubblici servizi (RAI, Enel, ecc.) tutti i certificati sono sostituiti dall'autocertificazione o dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Spetterà quindi all’ente pubblico o al gestore di pubblico servizio acquisire d’ufficio i dati o i documenti che lo interessano ed effettuare idonei controlli presso l’anagrafe

L’autocertificazione è sempre esente dall’imposta di bollo. 

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente

L’Ufficio d’anagrafe può fornire informazioni anagrafiche esclusivamente mediante il rilascio di certificati, ossia:

  • Certificato di residenza
  • Certificato di stato di famiglia
  • Attestazione o certificazione di ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici (esclusi: professione, arte o mestiere, condizione non professionale, titolo di studio) qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse
Modalità di richiesta

L'interessato può sempre richiedere certificazioni riguardanti sé stesso e la propria famiglia, presentandosi allo sportello ed esibendo un documento di identità.

Chiunque altro ne abbia interesse (persone fisiche o giuridiche) può parimenti chiedere la certificazione anagrafica necessaria per il perseguimento dei propri interessi e relativa a terze persone, purchè provveda alla compilazione dell'apposita richiesta indicante le motivazioni ed allegando copia di un valido documento di identità.

Modalità e tempi di erogazione del servizio

Il rilascio dei certificati è immediato, ma avviene SOLO SU APPUNTAMENTO il lunedì, martedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.45 e il martedì dalle 14.00 alle 16.30.

NB: I tempi di rilascio possono allungarsi quando si debbano fare ricerche di archivio, quando si tratti di valutare motivazioni dovute da parte del richiedente ed in tutti gli altri casi in cui l’ufficiale di anagrafe necessiti di considerare/ponderare situazioni complesse o particolari.

Le persone che non risiedono nel Comune o che sono impossibilitate a recarsi allo sportello possono usufruire del servizio di spedizione dei certificati inoltrando una richiesta purché si provveda prima a:

  1. Inviare all’Ufficio anagrafe la domanda, completa e sottoscritta, insieme con un documento d’identità e l’indicazione del proprio recapito per la spedizione del certificato
  2. Allegare una busta preaffrancata per consentire l’invio del certificato a mezzo del servizio postale
  3. L'importo in contanti dovuto per il rilascio dei certificati ed eventuale marca da bollo.
Contributi a carico dell'utente

I certificati anagrafici sono normalmente soggetti all’imposta di bollo. Ne sono esenti solo quando l’uso cui sono destinati è compreso fra quelli elencati nell’allegato B al DPR n. 642 del 1972 oppure è previsto come esente da altra disposizione di legge.

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, il richiedente deve indicare chiaramente sia l’uso dei certificati sia la norma di legge che ne prevede l’esenzione.

I certificati anagrafici sono rilasciati dietro versamento dei diritti di segreteria (€ 0,26 se il certificato viene rilasciato in carta libera o € 0,52 se rilasciato in carta legale).

Casi particolari

  • I certificati anagrafici usati per la compilazione della dichiarazione ISEE sono soggetti al bollo: tale uso non rientra fra i casi di esenzione.
  • L'esenzione dall’imposta di bollo per uso patrocinio gratuito spetta a condizione che siano espressamente riportati gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, negli atti da prodursi in giudizio, sia indicato lo scopo della produzione.
  • Per quanto riguarda le successioni, l’esenzione prevista dall’art. 5 della tabella B D.P.R. 642/1972 , ‘ad uso successione’, si riferisce alla denuncia di successione che l’erede faceva all’Agenzia delle Entrate, oggi è sufficiente l’autodichiarazione, per cui i certificati anagrafici, le autenticazioni di firme e/o di copie richiesti per notaio ‘ad uso successione’ sono soggetti ad imposta di bollo. 
  • Sono soggetti a bollo anche i documenti richiesti per la banca per mutui, per banco posta (apertura conti correnti anche per l’accreditamento delle pensioni, libretti postali, liquidazione buoni fruttiferi agli eredi, estinzione conti e posizioni varie), per assicurazioni per l’accensione o l’estinzione di polizze di qualsiasi tipo, per i CAAF (che sono soggetti privati e non godono di alcuna esenzione ‘sui certificati’). 
  • Lo stato di famiglia per assegni famigliari viene richiesto dai datori di lavoro ma, essendo la richiesta ai fini INPS, tale certificato non va rilasciato; come non devono essere rilasciati i certificati per l'INPDAP, i certificati per uso tributario (art. 5), i certificati per permesso di soggiorno ecc., tutti questi documenti devono solo essere acquisiti d'ufficio dalle competenti amministrazioni.
La marca da bollo sui documenti soggetti al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine, deve essere apposta nel momento stesso della sua formazione; pertanto, è legittimo che la marca abbia una data anteriore alla data di formazione dell'atto, ma non che abbia una data successiva, perchè dimostrerebbe in maniera inequivocabile che l’imposta è stata assolta solo dopo la formazione dell’atto e, dunque, tardivamente.
Eventuali note per l'utente
  • I certificati anagrafici che attestano stati e fatti non soggetti a modifiche hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni soggette nel tempo a cambiamento hanno validità 6 mesi dalla data del rilascio e sono ammesse oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari in fondo al documento che le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni alla data del rilascio. 
  • Le certificazioni rilasciate dallo stesso ufficio relative alla stessa persona debbono essere contenute in un unico documento.
  • Quando l'interessato dichiari che fatti, stati o qualità personali sono attestati in documenti già in possesso della P.A., il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
  • Le certificazioni anagrafiche non possono contenere indicazioni circa i rapporti di parentela (circ. Min. interno n. 11 del 23.7.1996) a meno che l’interessato stesso ne faccia esplicita e formale richiesta per particolari esigenze certificative (circ. Min. interno n. 3 del 20.1.1997).
Leggi e norme di riferimento
  • Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"
  • D.P.R. n. 223 del 30/08/1989 "Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente".
  • D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, "Disciplina dell'imposta di bollo".
  • D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "testo unico in materia di documentazione amministrativa".
Referenti

Sabrina Malerbi 0572698525;

Angela Pacini 0572698533

Responsabile del procedimento Domenico Baldi
RICHIESTA CERTIFICAZIONI
26-06-2023

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