Descrizione
Ordina:
ai proprietari frontisti o comunque a coloro che risultino essere titolari di diritti reali o di godimento su terreni privati confinanti con le strade e con le aree soggette a pubblico passaggio di competenza comunale:
1.di provvedere nel termine perentorio di 30 (trenta) giornial taglio e alla rimozione della vegetazione forestale arborea e arbustiva che si protende oltre al confine stradale (a monte e a valle)e che presenta rischio di caduta sulla sede stradale e su luoghi soggetti a pubblico passaggio di competenza comunale;
2. di rimuovere immediatamente alberi e ramaglie caduti sulle suddette sedi dai propri terreni causa intemperie o altro.
Ricorda:
- che non ottemperando a quanto sopra esposto si incorrerà nelle sanzioni amministrative previste dagli articoli 29 e 31 del codice della strada;
- inoltre, in caso di esecuzione d’ufficio, si dovrà provvedere al rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale;
- a mancata esecuzione di quanto disposto potrà essere causa di responsabilità civile e penale per danni a cose e persone che dovessero verificarsi.
Le forze dell'ordine, la polizia municipale e l’ufficio tecnico comunale, ciascuno per quanto di propria competenza, sono preposte all’esecuzione della presente ordinanza.
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Ultimo aggiornamento: 3 novembre 2023, 19:21