Municipium
Descrizione
Si comunica che, a partire dal giorno 28 gennaio 2025 e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso di avvenuta approvazione del Piano Operativo, saranno in vigore le norme di salvaguardia di cui all'art. 96, comma 2, Legge Regionale 65/2014.
Art. 96
Termini del procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti
1. Il procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti diverse da quelle di cui all’articolo 30 ha durata massima non superiore a tre anni decorrente dall’avvio del procedimento di cui all’articolo 17. La decorrenza di tale termine rimane invariata anche nel caso di integrazione dell’atto di avvio.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell’atto di approvazione del piano operativo o della variante generale, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva.
3. Ai fini del presente articolo si intendono varianti generali quelle che considerano il piano nella sua interezza, lo sostituiscono o lo modificano nel suo complesso.
Municipium
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 7 febbraio 2025, 10:19